Art. 7.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

          a) individuare le modalità e le procedure per la formulazione delle domande di accesso al Fondo;

          b) individuare le modalità di gestione del Fondo;

          c) individuare le procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;

          d) stabilire i princìpi ai quali deve uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP Spa in attuazione di quanto previsto dalla presente legge;

          e) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP Spa, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato;

          f) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefìci da parte dei soggetti di cui all'articolo 3;

          g) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, qualora le disponibilità finanziarie siano insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande

 

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pervenute, i richiedenti abbiano diritto all'accesso al Fondo in quota proporzionale e all'integrazione delle somme non percepite negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni o altri oneri aggiuntivi;

          h) disciplinare le procedure e le modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'articolo 6, comma 5.

      2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso un mese dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.